Art. 2.

      1. Nel caso di paziente minore o interdetto, le informazioni sono rese e il consenso è prestato da chi esercita la potestà o la tutela.
      2. Nel caso di paziente che si trova in stato di incapacità naturale, le informazioni sono rese e il consenso è prestato dalle persone preventivamente indicate dal paziente o, in mancanza, dai prossimi congiunti.

 

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      3. Nel caso di diniego del consenso da parte delle persone indicate nei commi 1 e 2, il giudice tutelare, su ricorso del medico o di chiunque abbia conoscenza della situazione, può autorizzare comunque l'esecuzione del trattamento sanitario.